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February 6, 2025 at 04:42 PM
L’ *art. 2086 c. 2 del Codice civile* afferma:
L' *imprenditore* , che operi in *forma societaria o collettiva* , ha il dovere di istituire un *assetto organizzativo* , *amministrativo* e *contabile* adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della *rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale* , nonché di *attivarsi senza indugio* per l' _adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale_ .
Alla luce di quanto affermato dal *2086* e previsto dal *nuovo Codice della Crisi di Impresa* , si ripropone il tema del rapporto tra la nozione di *crisi* e quella di *continuità aziendale* , che è nozione anch’essa richiamata in sede di finalità informative degli *assetti organizzativi* . Sicuramente l’omologazione del periodo temporale prospettico da considerare – *12 mesi* – induce a ritenere che la nozione di *crisi* e quella di *continuità aziendale* si siano avvicinate.
Rimangono però alcune differenze in merito agli elementi che fondano la sussistenza di tali situazioni: mentre la nozione di *crisi* sembra delineata dal legislatore con riferimento essenzialmente a dati di *natura quantitativa* , la continuità aziendale considera anche *elementi qualitativi* quali quelli di natura gestionale. Vi è poi chi ha espresso l’opinione per cui l’ *assenza di prospettive di continuità aziendale* si riferisca a una situazione più grave della crisi che prospetta un’insolvenza irreversibile.
Il *Codice della crisi* con il nuovo strumento della *composizione negoziata* stabilisce anche i presupposti in presenza dei quali è possibile ricorrervi, vale a dire quando l’imprenditore si trovi in condizioni di *squilibrio patrimoniale* o *economico-finanziario* che rendono probabile la crisi o l’insolvenza.
Viene quindi introdotto un nuovo concetto: la probabilità di crisi che è caratterizzata dalla presenza di uno *squilibrio* ( _patrimoniale o economico- finanziario_ ), ma non tale da determinare la mancata copertura delle obbligazioni relative ai *successivi 12 mesi* con i corrispondenti *flussi di cassa* .
Quanto detto conferma e rafforza la necessità da parte di *imprenditori* , *organi amministrativi* , *organi di controllo* e, conseguentemente, *loro consulenti* , di implementare un *sistema di monitoraggio costante che consenta di misurare i fenomeni economici* , *finanziari e patrimoniali* che caratterizzano la gestione di una impresa e verificare se sussistono le relative condizioni di *equilibrio* . Applicare il principio del “ _forward looking_ ” consente ai soggetti interessati di determinare lo *stato di salute dell’impresa* e, se necessario, di attivarsi per *evitare che lo stato di crisi si manifesti effettivamente* .
Per monitorare l’implementazione degli adeguati assetti noi di Distriko® eroghiamo il servizio:
*SMCA* ® - *Sistema di Misurazione della Continuità Aziendale*
Per maggiori informazioni contattare il nostro responsabile dell’area *Dott. Antonio Starace* ai seguenti indirizzi:
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