Confedilizia
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February 19, 2025 at 09:30 AM
*NOMINA DEL DIFENSORE DEL CONDOMINIO* L’amministratore ha un'autonoma legittimazione alla nomina del difensore del condominio amministrato, pur senza preventiva autorizzazione assembleare, ove la controversia rientri nelle sue attribuzioni ex art. 1131 c.c., a nulla rilevando il fatto che il terzo abbia “invocato la responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. del condominio e non la responsabilità contrattuale dell'amministratore verso i condòmini per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte verso di essi, in quanto comunque l'amministratore deve compiere gli atti conservativi dei beni comuni, e nelle liti passive promosse da terzi per il risarcimento dei danni provocati da cose comuni, soggette a quell'obbligo di conservazione, rappresenta i condòmini custodi dei beni comuni”. Cass., ord. n. 2119/2025 ✅ Articolo a cura dell’Ufficio legale di Confedilizia pubblicato su ItaliaOggi. ✅ Maggiori informazioni su www.confedilizia.it

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