Confedilizia
                                
                            
                            
                    
                                
                                
                                May 21, 2025 at 08:25 AM
                               
                            
                        
                            *RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA*
“La responsabilità contrattuale dell'appaltatore è regolata dagli artt. 1667 e ss., collocati nel capo del codice civile dedicato al contratto d'ap-palto, mentre tali articoli nulla dispongono sulla posizione del progetti-sta che cumula anche l'incarico di direttore dei lavori, sicché la responsa-bilità contrattuale di costoro è regolata in base alle norme generali sull'i-nadempimento dei contratti e, per quanto siano applicabili, dalle norme sulla prestazione d'opera e sulle professioni intellettuali (artt. 2222 - 2238 c.c.)”.
Così la Cassazione civile, con ordinanza n. 7176 del 18 marzo 2025.
✅ Articolo a cura dell’Ufficio legale di Confedilizia pubblicato su ItaliaOggi.
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