
Confedilizia
June 11, 2025 at 09:46 AM
*OCCUPAZIONE DI PARTE DEL BENE COMUNE*
“Poiché l'uso della cosa comune è sottoposto dall'art. 1102 c.c., ai due limiti fondamentali consistenti nel divieto per ciascun partecipante di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, esso non può estendersi alla occupa-zione di una parte del bene comune, tale da portare, nel concorso degli altri requisiti di legge, alla usucapione della parte occupata, essendo, in ogni caso, vietato al singolo condomino di attrarre la cosa comune o una parte di essa nell'orbita della propria disponibilità esclusiva e di sottrarla in tal modo alla possibilità di godimento degli altri condomini”.
Così la Cassazione, con ordinanza n. 13111 del 16.5.2025.
✅ Articolo a cura dell’Ufficio legale di Confedilizia pubblicato su ItaliaOggi.
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