
Nicodemi Celletti Info
February 18, 2025 at 06:23 AM
IL POSSESSO DEL TITOLO DI AVVOCATO NON COMPERTA NECESSARIAMENTE LA SPETTANZA DEL COMPENSO PER L'ATTIVITA' SVOLTA
( CASSAZIONE CIVILE ORDINANZA 28426/2020)
INFO N°837
A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti
Cari colleghi,
Vi segnaliamo una ordinanza della Suprema Corte di Cassazione che ha confermato l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale nei giudizi in cui è consentita alla parte la difesa personale ex art. 82 c.p.c., è onere dell'interessato, che rivesta la qualità di avvocato, specificare a che titolo intenda partecipare al processo, poiché, mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere che il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti l'intenzione di operare come proprio difensore ex art. 86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale.
Con l'impegno di sempre.
Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti🥰🥰
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Con l'impegno di sempre.
Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti🥰🥰