LuigiFadda.it
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February 12, 2025 at 10:15 AM
Corte dei conti, s.g. Lombardia, sentenza 29 gennaio 2025, n. 13 In tema di responsabilità amministrativa, a mente dell'art. 1, comma 1-bis, della l. 14 gennaio 1994, n. 20, non sussiste danno erariale nell'ipotesi in cui il pubblico dipendente abbia dichiarato il possesso, oltre che di un diploma effettivamente conseguito, necessario per l'assunzione, anche di un diploma risultato falso, qualora egli abbia svolto prestazioni routinarie che non richiedevano titoli di elevata specializzazione, avendo l'Amministrazione fruito di una prestazione di minimale complessità da parte di soggetto munito del prescritto titolo di studio

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