LuigiFadda.it
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May 29, 2025 at 03:16 PM
Cons. Stato, sez. III, 27.5.2025 n. 4584 L'errore materiale nell'offerta presentata da un concorrente consiste in una divergenza fortuita tra la volontà dell'offerente e la sua espressione letterale, causata da una mera svista o disattenzione. L'indirizzo giurisprudenziale tradizionale richiede che tale errore sia rilevabile ictu oculi dal documento stesso, senza necessità di indagini esterne, per salvaguardare il principio della par condicio competitorum. La correzione deve limitarsi a ricondurre l'espressione errata alla volontà chiara desumibile dall'offerta, senza manipolazioni postume. L'errore occorso nella verbalizzazione delle operazioni di gara da parte della Commissione è una fattispecie distinta. Coinvolge un organo dell'Amministrazione (la Commissione di gara) e si verifica in un contesto riservato. I principi rilevanti sono l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione, non primariamente la par condicio. I. L'errore materiale nella verbalizzazione è una inesattezza direttamente percepibile ed emergente dal contesto dell'atto, che non determina incertezza su quanto effettivamente accaduto.

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