LuigiFadda.it
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June 17, 2025 at 09:42 AM
TAR Campania – Napoli, sez. I, 6 giugno 2025 n. 4315 1.L’accoglimento di censure relative all’erronea applicazione di una formula aritmetica contenuta nel bando/disciplinare di gara non implica necessariamente l’annullamento dell’intera procedura, ma piuttosto l’esigenza di ricalcolare le offerte economiche applicando correttamente la formula. Questo significa che, se il ricorso denuncia non già l’illegittimità della clausola, ma la sui non corretta applicazione, non è richiesta un’impugnazione della clausola stessa né dell’intera procedura. 2.Contrariamente alle esclusioni, per le quali è richiesta una motivazione puntuale, la Stazione Appaltante non ha l’obbligo di motivare esplicitamente le ammissioni alle procedure di gara, a meno che non si ravvisino gravi illeciti professionali di così particolare intensità e di obiettiva apprezzabilità da imporre una giustificazione specifica dell’ammissione.

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