LuigiFadda.it
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June 17, 2025 at 09:49 AM
L’interesse pubblico a fondamento dell’annullamento in autotutela (ex art. 21-nonies, L. n. 241/1990) di un provvedimento di aggiudicazione di gara sussiste pienamente in presenza di gravi vizi di legittimità che inficiano la procedura, quali la carenza della prescritta qualificazione della Stazione Appaltante o della Centrale Unica di Committenza che ha indetto la gara. Il ripristino della legalità violata, in particolare la corretta attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dal D.lgs. n. 36/2023 (art. 63 e All. II.4), costituisce di per sé un interesse pubblico prevalente. Non è necessario che l’Amministrazione documenti un ulteriore e specifico vantaggio concreto derivante dall’annullamento. TAR Sicilia – Palermo, sez. I, 29 maggio 2025 n. 1198

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