LuigiFadda.it
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June 17, 2025 at 10:20 AM
l'azione civile esercitata dall'Amministrazione in sede penale ha ad oggetto l'accertamento del danno da reato, con funzione essenzialmente riparatoria e integralmente compensativa, essendo finalizzata al conseguimento del pieno ristoro a protezione dell'interesse particolare dell'Amministrazione stessa, mentre l'azione erariale esercitata dal Procuratore contabile innanzi alla Corte dei conti ha ad oggetto l'accertamento dell'inosservanza dei doveri inerenti al rapporto di servizio, con funzione di tutela dell'interesse generale al buon andamento della Pubblica Amministrazione e al corretto impiego delle risorse pubbliche; sicché l'avvio di entrambe le azioni per i medesimi fatti non integra una violazione del principio del ne bis in idem, fermo restando il divieto di duplicazioni risarcitorie Corte dei conti, sezione II centrale d'appello, sentenza 21 maggio 2025, n. 116

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