LuigiFadda.it
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June 20, 2025 at 09:49 AM
TAR Lombardia, sez. V, 17.6.2025 n. 2312 L'affidamento di un servizio in concessione implica per il concessionario l'assunzione del rischio operativo legato alla gestione dei servizi, inclusa l'eventualità che l'assolvimento delle prestazioni comporti un costo maggiore del previsto. La revisione dell'equilibrio del piano economico-finanziario della concessione, a fronte di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili non imputabili al concessionario, è una facoltà dell'amministrazione, non un obbligo, anche nel Codice del 2023. In caso di mancato accordo sulla revisione, l'unica soluzione possibile è il recesso dal contratto, non esistendo un diritto del concessionario ad ottenere una revisione nei termini da esso ritenuti soddisfacenti

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