
Radio Antinpaniko
June 19, 2025 at 05:54 PM
Condivisione di ricorrenza umanitaria dal profilo di Raffaella Sutter:
ricorrenze: 19 GIUGNO- GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE NEI CONFLITTI ARMATI
La Giornata internazionale contro la violenza sessuale nei conflitti armati è stata introdotta il 19 giugno del 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la Risoluzione A/69/L.75 per porre fine a una pratica disumana e per onorare le migliaia di vittime della violenza sessuale nei conflitti.
Questa data coincide con l’adozione della Risoluzione 1820 del 2008 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che ha riconosciuto la violenza sessuale come una strategia di guerra e come minaccia alla pace e alla sicurezza mondiali.
Nella Risoluzione, si riconosce che lo stupro e altre forme di violenza sessuale possono costituire crimini di guerra e crimini contro l’umanità e si chiede l’immediata e completa cessazione di atti di violenza sessuale contro i civili, da parte di tutti gli attori coinvolti in un conflitto armato,.
Nello stesso periodo dell’adozione della giornata, nel giugno del 2015, Zainab Bangura, Rappresentante Speciale del Segretario Generale per la violenza sessuale nei conflitti armati, incontrò alcune vittime di violenza sessuale da parte dei terroristi dell’ISIS raccogliendo le testimonianze di trattamenti brutali come il matrimonio forzato e la schiavitù sessuale di circa 1500 donne.
La giurisprudenza penale internazionale comprende nella definizione di “violenza sessuale” nei conflitti non solo l’atto sessuale stesso bensì anche anche le offese verbali di carattere sessuale, lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata e qualsiasi altra forma di violenza sessuale direttamente o indirettamente collegata (temporalmente, geograficamente o causalmente) a un conflitto. La violenza sessuale è considerata anche un atto che rientra nel crimine di genocidio, in particolare negli atti materiali denominati “lesioni gravi all’integrità fisica e mentale dei membri del gruppo” e nelle “misure destinate a impredire la riproduzione del gruppo”. Nella giuriprudenza internazionale le forme più evidenti dell’intento di rimozione della capacità riproduttiva del gruppo sono la sterilizzazione forzata, il controllo forzato delle nascite, il divieto di matrimonio, la segregazione dei sessi, le mutilazioni sessuali e lo stupro inteso a provocare una gravidanza forzata. L’art. 7 (2) par. (f) dello Statuto del Tribunale Penale per la ex Jugoslavia ha definito l’inseminazione forzata come “la reclusione di una donna sottoposta a stupro con lo scopo di alterare la composizione etnica del gruppo”.
Nella sentenza Karadžić and Mladić del Tribunale Penale dell’ex-Jugoslavia, si afferma che in alcuni campi di prigionia si praticava lo stupro allo scopo di generare figli di origine serba; le donne venivano poi recluse per impedire l’aborto.
In passato la violenza sessuale è stata accettata e considerata come una conseguenza inevitabile del conflitto armato ma fu proprio durante la guerra nell’ex-Jugoslavia che la larga diffusione e la sistematicità delle violenze sessuali ha richiamato l’attenzione delle Nazioni Unite.
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